Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti requisiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici contemplati dal decreto Rilancio(1) che specificano sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%, sia la modulistica necessaria, nonché le procedure per la comunicazione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
Nello specifico, il decreto sui requisiti tecnici precisa gli interventi che sono ricompresi nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per intervento, e le modalità di attuazione dei controlli a campione.
ARTICOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento è formato da 12 articoli e 9 allegati e precisamente: -Allegato A: requisiti per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali; -Allegato B: tabella di sintesi degli interventi; -Allegato C: scheda dati sulla prestazione energetica; -Allegato D: scheda informativa;
-Allegato E: requisiti di isolamento termico;
-Allegato F: requisiti delle pompe di calore;
-Allegato G: requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa;
-Allegato H: collettori solari;
-Allegato I: massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.
Il decreto regolamenta i requisiti tecnici che gli interventi devono osservare al fine di poter fruire delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi mirati al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. Bonus Facciate) e gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del DL 34-20.
GLI INTERVENTI AMMESSI
-Interventi di riqualificazione energetica globale; -Interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti; -Interventi di installazione di collettori solari;
-Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
-Installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
MONITORAGGIO DEI RISULTATI
ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.
ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all’anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive. (2)
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