L’attività di amministratore di condominio è stata fortemente riformata con l’entrata in vigore della L. 220-12, legge che ha innovato la normativa sul condominio.
Per poter esercitare la professione di amministratore di condominio è necessario essere in possesso di determinati requisiti e di una formazione costante nel tempo.
La legge sopramenzionata ha specificato precisi requisiti che occorrono per la nomina ad amministratore di condominio.
RESPONSABILITA’ E DOVERI NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
Un condominio con più di otto condòmini deve, obbligatoriamente, nominare un amministratore di condominio il quale ha doveri, anche molto delicati, nei loro confronti.
L’amministratore ha precisi compiti quali, ad esempio, la redazione dei bilanci annuali, la riscossione delle quote condominiali, ma anche compiti più delicati quali il recupero coattivo delle somme dovute dai condòmini.
I REQUISITI PER LA PROFESSIONE
La legge di riforma ha introdotto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile:
«Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.»
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