LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI HA CARATTERE FACOLTATIVO
La polizza globale fabbricati è un contratto di assicurazione non previsto da nessuna norma e, di conseguenza, avente carattere facoltativo.
In alcuni casi è previsto dal regolamento condominiale di natura contrattuale: solo in questo caso l’amministratore può sottoscrivere la polizza senza il consenso dell’assemblea che, in tutti i casi, deve essere informata sui termini contrattuali, in modo da valutare coperture, costi, durata e altri elementi.
Tale tipo di polizza, specie negli ultimi anni, acquisisce sempre più mercato tra i condomini.
Di norma, in questo tipo di polizze, il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile, dove per valore assicurabile ci si riferisce al valore del fabbricato.
In questi casi si applica la cosiddetta “regola proporzionale”, disciplinata dall’articolo 1907 cod. civ., secondo la quale l’assicuratore pagherà un indennizzo uguale all’intera somma assicurata soltanto in caso di danno totale (es. fabbricato integralmente distrutto), mentre in caso di danno parziale pagherà un indennizzo uguale alla somma assicurata proporzionalmente ridotta.
GARANZIE PREVISTE DALLA POLIZZA
La polizza di assicurazione garantisce sempre una molteplicità di rischi, rappresentati sia da quelli inerenti i danni delle parti comuni che da quelli riguardanti i beni in proprietà esclusiva. La polizza globale fabbricati prevede due tipi di garanzie:
Garanzia diretta che riguarda i danni al fabbricato condominiale, sia nelle parti comuni che nelle proprietà esclusive;
Garanzia di responsabilità civile che riguarda i danni procurati dal fabbricato a terzi. (1)
La garanzia diretta copre i danni materiali e diretti causati al fabbricato in conseguenza di una serie di eventi, quali ad esempio il fulmine, l’incendio, lo scoppio e i danni da emissione di fumo.
La garanzia di responsabilità civile prevede il risarcimento delle somme che l’assicurato, quindi il condominio, sia tenuto a versare per danni involontariamente causati a terzi (i condòmini, i loro familiari, i conviventi) per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose, causati da un fatto accidentale. (2)
IL CONDOMINIO È IL SOGGETTO CONTRAENTE
Nell’ambito della polizza globale fabbricati identifichiamo: Il condominio, che è il contraente;
Il condòmino, che è l’assicurato.
Quindi, il contraente è il condominio, mentre il condòmino, il cui appartamento ha subìto danni (ad esempio a causa di un incendio) è l’assicurato, al quale deve essere riconosciuto l’importo risarcitorio.
Di contro, al condomino può essere opposto che il danno derivi da eventi non assicurati nella polizza pattuita. In tutti i casi, è escluso che un singolo condòmino possa intraprendere un’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni subìti dalla sua unità immobiliare, trattandosi di una polizza contratta dal condominio
nell’interesse della collettività condominiale. (3)
La Corte di Cassazione (4) ha specificato come l’amministratore di condominio ≪non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l’autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione≫.
L’amministratore, quindi, pur essendo legato al condominio da un contratto di mandato, essendo tenuto ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia, ed essendo obbligato a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, così come previsto dall’articolo 1130 cod. civ., non è legittimato a stipulare contratti di assicurazione del fabbricato.
La Suprema Corte, con questa sentenza, ha chiarito come per atti conservativi ci si riferisca ai soli atti materiali (es. la riparazione del tetto) e giudiziali (es. intraprendere azioni contro comportamenti illeciti di terzi) fondamentali per tutelare l’integrità dell’immobile; la polizza globale fabbricati non rientra tra questi, in quanto non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce l’articolo 1130.
NOTE
(1) G.V. Tortorici, L’assicurazione del condominio, in “Immobili e proprietà”, 8/2009, pp 496-499.
(2) G. Bordolli, L’assicurazione nel condominio, in “Immobili e proprietà”, 3/2012, pp 149-153.
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