Un artigiano che svolge un lavoro per il condominio rilascia una fattura che viene pagata dall’amministratore.
L’amministratore stesso provvede, all’atto del pagamento della fattura per conto del condominio, ad operare una ritenuta.
All’atto del pagamento, l’amministratore opererà una ritenuta del: •4% quale acconto dell’imposta dovuta sul versato, per prestazioni che riguardano contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa; •20% sui compensi e/o corrispettivi pagati ai lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi.
IL CONDOMINIO COME SOSTITUTO D’IMPOSTA
Il condominio è, quindi, dal 1998, un sostituto d’imposta, ossia un soggetto obbligato al pagamento delle tasse al posto di altri. (1) La legge prevede che l’obbligo di pagare un’imposta spetti ad un soggetto distinto da quello sul quale sorge l’obbligo fiscale; la sostituzione dell’imposta si ha quando un soggetto diventa l’unico obbligato al pagamento dell’imposta nei confronti dell’ente creditore. Il condominio è tra i soggetti indicati dalla legge come sostituti d’imposta.
Quando l’artigiano emetterà la fattura, l’amministratore pagherà l’importo al netto della ritenuta d’acconto e verserà, al posto dell’artigiano che ha emesso la fattura, il relativo importo al fisco.
Il sostituto di imposta è obbligato a certificare il pagamento delle tasse per conto del contribuente mediante la Certificazione Unica (CU). (2)
L’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
La Certificazione Unica è il modulo con il quale il sostituto di imposta certifica al contribuente di aver versato le imposte a suo carico.
Il sostituto di imposta deve consegnare la Certificazione Unica a due soggetti: •Agenzia delle Entrate, per via telematica; •Lavoratore, anche in modalità cartacea.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La Certificazione Unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
•Direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; •Tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. 322-98 e successive modificazioni.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
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