Per barriere architettoniche si intende ogni elemento costruttivo che impedisca o riduca gli spostamenti o l’utilizzo di servizi, in particolar modo per le persone disabili.
La barriera architettonica può essere rappresentata da un gradino, una scala o, in generale, qualsiasi tipo di elemento altimetrico.
Negli ultimi 30 anni, il legislatore ha prodotto norme finalizzate alla eliminare delle barriere architettoniche.
L. 13/89-NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Una delle normative più importanti, in tal senso, è la L. 13/89(1)la quale stabilisce l’obbligo di attenersi a determinate prescrizioni tecniche in fase di ristrutturazione e costruzione degli edifici, in modo da assicurare la visitabilità, l’adattabilità e l’accessibilità alle persone disabili.
Per visitabilità si intende la capacità, per chi è titolare di disabilità, di accedere ai vari spazi dell’unità immobiliare quali, per esempio, il bagno o il soggiorno. Per accessibilità si intende la possibilità, per le persone disabili, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare gli spazi, senza costi onerosi, rendendoli servibili a persone disabili.
All’esterno del fabbricato deve esserci almeno un percorso privo di barriere architettoniche.
Negli edifici con più di tre piani è obbligatoria l’installazione di un ascensore.
Per gli edifici fino a tre piani deve essere assicurato l’accesso al piano terra e la possibilità di installare, in caso di necessità, apparecchiature di elevazione per i piani superiori. Fino al 1989, tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche in condominio venivano considerati come innovazione.
Per innovazione si intende «non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione» (2). Quindi, fino al 1989, creare uno scivolo per favorire l’ingresso di persone disabili era considerata una innovazione, e per la sua realizzazione era necessaria:
1° CONVOCAZIONE:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 667 MILLESIMI
2° CONVOCAZIONE:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 667 MILLESIMI
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-MAGGIORANZE
La legge 13 del 1989, all’articolo 2 stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione con le maggioranze previste dal 2° comma dell’articolo 1120 cod. civ., e quindi:
1° CONVOCAZIONE:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 500 MILLESIMI
2° CONVOCAZIONE:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 500 MILLESIMI
Inoltre, sempre all’articolo 2, 2° comma, si chiarisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, la persona disabile (o chi ne esercita la tutela o la potestà) può installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e può anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
RIFORMA DEL CONDOMINIO – UN PASSO INDIETRO
In realtà, il vecchio testo dell’articolo 2 della legge 13/89, prima che intervenisse la riforma del condominio (con la L. 220/12) prevedeva:
1° CONVOCAZIONE:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 500 MILLESIMI
2° CONVOCAZIONE:
1/3 DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E CHE RAPPRESENTINO ALMENO 334 MILLESIMI
A ben vedere, la riforma ha alzato il quorum deliberativo necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche, creando una frenata su opere di estrema utilità sociale.
ATTUAZIONE DELLA L. 13/89
Nello stesso anno, viene emanato ilDM 236/89 (3).
Il DM 236/89 è, in pratica, il regolamento che attua la legge 13/89 (i decreti ministeriali non hanno forza di legge, ma servono a porre norme tecniche e ad attuare una specifica legge). Tale decreto, va a specificare la definizione di barriere architettoniche, definendoli come «ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea».
NOTE:
(1) Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. (2)Sentenza della Cassazione n. 945/13. (3)Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
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