Il reato di appropriazione indebita è previsto dall’articolo 646 del cod. pen.:
«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.»
Il reato di appropriazione indebita si configura nel momento in cui l’amministratore, al quale è stata affidata la gestione del denaro dei condòmini, agisce come se fosse il proprietario, con la volontà di considerarlo come proprio.
L’appropriazione indebita si configura anche quando l’amministratore, al fine di appianare perdite che si verificano in altri condomini gestiti, trasferisce somme da un condominio all’altro.
«Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all’atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell’importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso)…...Anche con riguardo ai restanti motivi, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, avendo la Corte ritenuto proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione, invero modesta, inflitta dal Tribunale e pari a mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa, non essendo causa di nullità della sentenza la circostanza che il primo giudice non avesse indicato l’aumento per la contestata aggravante, assorbito dal giudizio finale della Corte in ordine alla congruità della sanzione complessiva.»
«Il reato di appropriazione indebita sussiste “quando venga data alla res una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso e… la volontà di restituire ciò di cui ci si è appropriati può rilevare solo se l’intenzione si manifesti al momento dell’abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della restituzione, circostanze, entrambe, non provate in alcun modo, e smentite dal permanere degli ammanchi e dalla presenza di posizioni debitorie del condominio al momento della cessazione dell’incarico”…….Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano, pertanto, adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.»
«Il ricorso è in parte fondato, atteso che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, Rv. 261731). Alla luce di tali principi, ancor prima che il C. si rendesse irreperibile, deve ritenersi evidente che lo stesso si è appropriato delle somme dei diversi condomini amministrati ogni anno, quando era tenuto a rendere il conto della gestione ed a restituire le somme detenute per conto di ogni condominio, ed ometteva invece tale restituzione con la volontà di far proprie le somme dovute.»
Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies (sia propri sia di terze parti). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su un qualsiasi elemento del sito, si acconsente all'uso dei cookies. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi COOKIE POLICY e INFORMATIVA PRIVACY.