DEFINIZIONE DI TABELLE MILLESIMALI
Le tabelle millesimali rappresentano lo strumento di suddivisione delle spese condominiali; con esse si definiscono le quote di partecipazione alle spese e i diritti che ciascun condòmino sulle parti comuni di un condominio.
Le tabelle millesimali esprimono, in termini matematici, i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva che costituiscono l’edificio condominiale.
I millesimi definiscono una “quota” proporzionale al valore del bene di cui ciascun condomino è titolare, in rapporto all’edificio in cui l’unità immobiliare è presente.
In pratica, per convenzione si assegna al condominio il valore ideale di 1000 e la proprietà di ciascun condòmino è espressa con riguardo a tale valore globale; in conseguenza di quanto affermato, se l’intero complesso condominiale ha un valore pari a 1000/1000, ogni appartamento avrà un valore corrispondente ad una frazione di 1000 (1).
LA NORMATIVA
Le norme che riguardano le tabelle millesimali sono contemplate in:
Articolo 1118 codice civile: «Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condòmino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma»;
Articolo 1138 codice civile: «Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condòmino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici»;
Articolo 68 disp. att. cod. civ.: «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
NOTE
(1) Bordolli G., Il regolamento e le tabelle millesimali, Santarcangelo Di Romagna, Maggioli, 2016, p. 389.
PER APPROFONDIRE