CANI CHE DISTURBANO? BASTA LA TESTIMONIANZA DEI VICINI
IL CANE ABBAIA? E’ RESPONSABILE CHI ABITA L’APPARTAMENTO
La Cassazione, con la sentenza 38901-18, ha stabilito che gli abitanti di un appartamento, da dove provengono latrati e abbai di cani, sono responsabili per il disturbo creato ai vicini, indipendentemente dal fatto che siano o meno i proprietari. Nel caso in questione, i cani detenuti disturbavano il riposo dei vicini, abbaiando sia di giorno che di notte.
Il reato configurato, in questo caso, è quello contemplato dall’articolo 659 del cod. pen.: (1)
«Chiunque, mediante schiamazzI o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.»
CANI CHE ABBAIANO-NON E’ NECESSARIA UNA PERIZIA FONOMETRICA
Nella sentenza in esame viene specificato che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente eseguita mediante perizia o consulenza tecnica, potendo il giudice basare la propria decisione su elementi di prova diversi dalla perizia fonometrica.
Tra questi diversi elementi di prova vengono considerate le dichiarazioni di coloro i quali possono riferire circa gli effetti dei rumori percepiti (in questo caso, l’abbaio dei cani) ossia i vicini di casa.
ALCUNI PASSAGGI DELLA SENTENZA
«Invero, poichè il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sè l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica. Il Tribunale ha, perciò, ritenuto la sussistenza del reato, desumendolo dalla diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno, arrecando così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini che abitavano nelle adiacenze della villetta degli imputati. Si tratta di una valutazione fattuale, che, essendo logica e giuridicamente corretta, non è censurabile in questa sede.»
NOTE
(1) G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2017.
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