TIPI DI CALDAIA
Le caldaie, in base al tipo di combustione e dell’evacuazione dei fumi, possono classificarsi in:
–Caldaie a camera aperta, in cui l’aria che serve alla combustione viene aspirate dall’ambiente in cui la caldaia è installata; i fumi di scarico vengono espulsi all’esterno tramite la canna fumaria;
–Caldaie a camera stagna, nelle quali l’intero apparato di combustione è stagno rispetto all’ambiente dove è installata; l’aria viene aspirata dall’esterno e canalizzata;
–Caldaie a condensazione, nelle quali l’apparato di combustione è stagno; questa tecnologia usa la condensa prodotta per aumentare i rendimenti e, di conseguenza, l’efficienza energetica.
LA LEGGE 90-13
Le caldaie sono sempre più soggette ad una normativa complessa e variegata che vincola al rispetto di precisi obblighi legislativi gli installatori professionali, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti.
La novella più recente in materia è la 90-13, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
La legge 90, in merito allo scarico dei fumi, prevede come «Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente».
In pratica, è obbligatorio lo scarico dei fumi al di sopra del tetto; esistono comunque delle deroghe:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9 -bis . È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione
di generatori di calore individuali che risultano installati
in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento adottate a livello nazionale, regionale o comunale».
QUANDO È POSSIBILE DEROGARE
-Sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete prima del 31 agosto 2013;
-Sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale di tipo B;
-Impossibilità tecnica certificata da un professionista abilitato;
-Installazione in edifici storici o sottoposti a particolari tutele (1).
NOTE